Denominazione - Sede -
Scopo
Art. 1 - E' costituita l'Associazione
denominata: "Associazione Internazionale Giardini Botanici Alpini' (in
sigla A.I.G.B.A.).
Art. 2 - Essa ha sede in Domodossola,
Via Mauro n. 67, presso l'Istituto Studi Alpini Internazionale.
Art. 3 - L'Associazione è apolitica,
è costituita a tempo indeterminato e non ha scopo di lucro. Ha per oggetto
l'attività di studio, dì difesa e di conservazione della flora alpina di
ogni continente. L'Associazione promuove incontri scientifici, culturali e
programmi di ricerca direttamente o in collaborazione con Giardini Botanici
Alpini soci, con Istituti Universitari, con Enti pubblici o privati a
beneficio dei propri associati. Promuove e/o organizza escursioni di studio
almeno una volta all’anno per i propri soci. L'escursione principale, momento
centrale della vita associativa, assume il carattere e la denominazione di
"congresso internazionale".
Patrimonio ed esercizi
sociali
Art. 4 - Il patrimonio è costituito
dai beni di qualsiasi natura che diverranno di proprietà dell'associazione,
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da
eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.
Le entrate sono costituite dalle quote sociali e da ogni altra entrata che
concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Soci
Art. 5 - Vi sono due categorie di soci:
- sono soci ordinari le società od associazioni costituite per la tutela dei
giardini botanici alpini; le persone fisiche interessate a tale problema;
- sono soci aggregati le società od associazioni e le persone fisiche che
attendono la ammissione alla categoria dei soci ordinari; i simpatizzanti; i
familiari dei soci ordinari che lo desiderano.
Per divenire socio, ordinario o aggregato, occorre che la domanda di
ammissione venga accolta dal Consiglio Direttivo e che sia versata - a seconda
della categoria di soci di appartenenza - all'atto della ammissione la quota
di associazione che verrà stabilita annualmente dal Consiglio stesso. Non
possono essere soci le persone od enti che hanno interessi contrastanti o in
concorrenza con l'associazione.
La qualità di socio si perde per decesso o scioglimento, per dimissioni, per
morosità o per indegnità. La morosità e indegnità verranno sancite dal
Consiglio.
Art. 6 - I Soci Ordinari hanno diritto
di voto per gli affari della A.I.G.B.A.; a loro spetta eleggere il, Consiglio
Direttivo ed il Collegio dei Revisori.
Organi, Amministrazione
e Rappresentanza
Art. 7 - Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea dei Soci Ordinari, il Consiglio Diretiivo, la Presidenza, la
Segreteria, il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 8 - Le cariche sociali sono
elettive e non retribuite. I Soci Ordinari eletti alle cariche sociali
svolgono un mandato triennale; alla scadenza possono essere rieletti. In
caso di rinuncia o di morte di un consigliere o di un revisore, a questi
subentra il primo nella gmduatoria dei votati non eletti.
Art. 9 - Il Consiglio Direttivo, cui
spetta la gestione della associazione senza alcuna limitazione, è composto da
un numero minimo di sette membri; dei quali almeno tre quarti devono essere
Soci Ordinari e rappresentanti ufficiali - delegati - singoli di “giardini
botanici alpini”.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un
Segmtario. Al Presidente, ed in sua assenza al Vicepresidente, spetta la
legale rappresentanza della associazione anche in ogni grado di giudizio.
Art. 10 - Il Collegio dei Revisori, al
quale compete il controllo della gestione economica e patrimoniale della
associazione, si compone di un numero dispari di membri, con un minimo di tre.
Essi dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e
redigere la relazione ai bilanci, ed hanno anche singolarmente il potere di
compiere atti di ispezione.
Art. 11 - Il Presidente convoca il
Consiglio direttivo almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta
inviata almeno quindici giomi prima della data fìssata e contenente la
località della riunione e l'ordine del giomo.
Art. 12 - Il Presidente su delibera del
Consiglio difettivo convoca l'assemblea ordinaria annuale dei soci e le
Assemblee Straordinarie. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria può
essere richiesta da almeno cinque soci ordinari che presentino una motivata
domanda scritta al Presidente.
Art. 13 - L'Assemblea delibera a
maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto
sia in sede ordinaria che in sede straordinaria; in seconda convocazione la
deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per
le deliberazioni di scioglimento e devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Ciascun socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro socio
ordinario, che non sia membro del Consiglio Direttivo, mediante delega
conferita per iscritto.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria potranno essere raccolte ed adottate
anche per corrispondenza, secondo le modalità precisate dal Regolamento
dell'Associazione.
Art. 14 - L'Assemblea ordinaria approva
la relazione consuntiva redatta annualmente dal Consiglio Direttivo e
presentata dal Presidente insieme al programmma dell'attività sociale.
Delibera inoltre sull'ammontare della quota sociale proposto dal Consiglio
Direttivo.
Norme finali
Art. 15 - L'Associazione potrà dotarsi
di un regolamento per agevolare la svolgimento della proprie. attività.
Art. 16 - Tutte le eventuali
controversie tra soci e tra questi e l'associazione o suoi Organi, saranno
sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre
Probiviri da nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo
senza formalità dì procedura. Il loro lodo sarà Inappellabile.
Art. 17 - Lo scioglimento
dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei Soci, che provvederà alla
nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del
patrimonio.
Art. 18 - Per quanto non menzionato nel
presente atto si fa rinvio alle nomine del Codice Civile Italiano.
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